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ASSOCIAZIONE
PUGLIESE STOMIZZATI
ARTICOLO
1
E'
costituita una Associazione denominata "Associazione Pugliese Stomizzati",
fondata sui principi della solidarietà sociale, sul volontariato e
caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze
dell'Associazione. Essa aderisce alla Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.),
ma può anche aderire ad altre Associazioni di volontariato aventi finalità
analoghe alla patologia.
ARTICOLO
2
L'Associazione
Pugliese-Stomizzati ha sede legale nell'Area Metropolitana di Bari.
L'assemblea generale dei soci può istituire sedi decentrate in tutto il
Territorio della Regione Puglia tramite la rappresentanza dei delegati UU.SS.LL.
scelti tra i soci nell'ambito territoriale di appartenenza.
ARTICOLO
3
La durata
dell'Associazione è fissata sino all'anno 2100 ed essa potrà essere Prorogata
o anticipatamente sciolta in seguito alle deliberazioni della assemblea generale
dei soci in relazione ai progressi scientifici fatti per sconfiggere il cancro.
ARTICOLO
4
L'Associazione
è apartitica non persegue fini di lucro ed è fondata sul volontariato. Le
prestazioni fornite dagli aderenti volontari e quelle fornite dall'Associazione
sono gratuite. I fini preposti sono:
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riunire ed
organizzare in libera e democratica Associazione tutti i cancerosi
pugliesi (urostomizzati laringectomizzati ecc. ecc ... ), i medici che
direttamente si interessano a tali tematiche, gli infermieri i tecnici
della riabilitazione ed i cittadini sensibili a tali tematiche. | |
|
attuare
programmi di medicina preventiva riabilitativa e di mantenimento oltre a
fornire possibilità di reinserimento psico-sociale, che investono
direttamente o indirettamente i cancerosi tutti, assicurando ad essi una
migliore qualità della vita. | |
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svolgere
opera di sensibilizzazione ed informazione relativamente alle
problematiche connesse all'invalidità nei confronti della Società verso
le Istituzioni e gli Organi d'informazione preposti. | |
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formare,
aggiornare e coordinare il personale medico paramedico e gli stessi soci,
promuovendo da sola o con altre Associazioni Forze Sociali o Enti,
iniziative idonee ai suddetti scopi. | |
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mantenere
rapporti finalizzati allo scambio di esperienze con Istituzioni
Associazioni o gruppi | |
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comunque
interessati a tali tematiche. | |
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promuovere
manifestazioni, giornate di propaganda e tutto quanto verrà ritenuto
idoneo per la raccolta di fondi; le sedi sociali e gli ambulatori
dell'Associazione, sono aperti gratuitamente a tutti i cancerosi
bisognevoli d'assistenza. Le prestazioni socio-assistenziali mediche e le
possibilità di vita e di relazione fornite dall'Associazione sono estese
anche ai non soci. |
ARTICOLO
5
SOCI:
i soci
possono essere Ordinari, Promotori, Sostenitori ed Onorari.
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soci
ordinari sono coloro che hanno contratto patologie cancerose e che
intendono porsi quali soggetti volontari nei confronti di persone
interessate dalle stesse patologie anche se non soci della Associazione,
ma particolarmente bisognose di aiuto e sostegno; il personale medico e
paramedico. | |
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soci
promotori sono coloro che attivamente si prodigano per aiutare sostenere e
collaborare attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali
dell'Associazione, in conformità alle direttive date dal consiglio
direttivo. | |
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soci
sostenitori sono coloro che volontariamente, in virtù delle proprie
capacità morali, sensibilità e possibilità anche economiche, sostengono
nei fatti il raggiungimento dei fini preposti dalla Associazione. | |
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soci onorari
sono nominati direttamente dal consiglio direttivo tra quanti si siano
particolarmente distinti per iniziative, attività e rivendicazioni
socio-umanitarie in favore dei cancerosi e relativamente alle tematiche
connesse alla patologia, a qualsiasi estrazione sociale, politica e
culturale essi appartengano. |
ARTICOLO
6
A tutti i
soci in regola con le quote sociali, è riconosciuto il diritto al voto nelle
assemblee. Essi possono gratuitamente fruire a tutti i livelli delle prestazioni
mediche fornite dall'Associazione e partecipano ai vari momenti formativi,
sociali, culturali e ricreativi della stessa.
ARTICOLO
7
La qualifica
di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
ARTICOLO
8
Tutti i soci
hanno il dovere d'impegnarsi in virtù delle proprie capacità e possibilità
anche economiche, in favore dell'Associazione. A sua volta l'associazione è
tenuta ad assicurare ai soci la regolare informazione riguardo le attività
associative.
ARTICOLO
9
L'ammissione
alla qualifica di socio di norma avviene previa richiesta scritta da parte
dell'interessato e, salvo motivato parere contrario del Consiglio Direttivo, la
richiesta è da considerarsi accettata.
ARTICOLO
10
Il socio può
essere escluso soltanto in caso di gravi azioni o reati, in merito
all'espulsione decide il Consiglio Direttivo, motivando la stessa.
ARTICOLO
11
La qualità
di socio si perde per dimissioni, ovvero per decadenza, per esclusione e per
gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano
rinunciato o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'Associazione non possono ritirare i contributi versati né hanno titolo
alcuno sul patrimonio associativo.
ARTICOLO
12
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi
Sociali:
|
l'assemblea
generale dei soci | |
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i delegati
di base delle UU.SS.LL. esistenti in Puglia | |
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il Consiglio
direttivo | |
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i Revisori
dei conti | |
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il Comitato
Tecnico Consultivo |
Tutte le
cariche sociali sono elettive e gratuite.
ARTICOLO
13
ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea
generale è formata dai soci Ordinari, Delegati di base UU.SS.LL., Promotori,
Sostenitori, Onorari, ed è il massimo organo decisionale e di coordinamento di
tutte le attività associative.
ARTICOLO
14
L'assemblea
ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
Essa:
|
delibera
sulla relazione programmatica del Presidente e sulla relazione dei
Revisori dei Conti | |
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approva il
bilancio preventivo e consuntivo | |
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elegge ogni
cinque anni a maggioranza tra gli aventi diritto, i consiglieri del
Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti | |
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approva il
regolamento interno e le eventuali :modifiche al regolamento stesso, su
proposta del Consiglio Direttivo | |
|
regolamenta
i delegati di base delle UU.SS.LL. | |
|
stabilisce
le quote sociali annuali e le modalità di riscossione |
ARTICOLO
15
L'assemblea
straordinaria è convocata dal Presidente, ogni qualvolta la convocazione sia
ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta specifica e
motivata richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con le quote
associative. Essa è l'unico organo competente a modificare lo statuto
dell'Associazione, a trasformare lo stato giuridico o a deliberare lo
scioglimento.
ARTICOLO
16
L'assemblea
è convocata mediante lettera semplice inviata a tutti i soci, ai delegati di
base delle UU.SS.LL., ai membri del consiglio direttivo, ai membri del comitato
tecnico consultivo ed ai revisori dei conti; essa và spedita almeno venti
giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve
indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione od eventualmente
della seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del
giorno.
ARTICOLO
17
L'assemblea
è presieduta da un socio eletto dalla assemblea stessa.
ARTICOLO
18
Possono
partecipare all'assemblea i cittadini sensibili a tali tematiche umanitarie, ma
hanno diritto di voto soltanto i soci iscritti ed in regola con le quote
annuali.
ARTICOLO
19
Ciascun
socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ma data
la particolare patologia e l'età avanzata della maggioranza dei soci cancerosi,
ogni socio può rappresentare non più di cinque soci a mezzo delega; spetta al
Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
ARTICOLO
20
Le assemblee
in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei
soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
ARTICOLO
21
Nelle
assemblee le-votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale
o a scrutinio segreto qualora i soci ne facciano richiesta.
Per questioni riguardanti le persone, le votazioni debbono avvenire a
scrutinio segreto. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i
membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Ogni decisione
dell'assemblea sarà rite-nuta valida, qualora votata dalla maggioranza assoluta
dei soci presenti.
ARTICOLO
22
CONSIGLIO DIRETTIVO
I delegati
di base, di norma vengono eletti tra tutti i soci cancerosi della USL di
appartenenza, essi dopo l'elezione o la nomina da parte del Presidente,
rappresentano l'associazione sul Territorio di appartenenza; Essi per ogni
iniziativa debbono comunque fare riferimento al Presidente o a chi legalmente lo
sostituisce, pertanto tutte le iniziative debbono essere coordinate.
ARTICOLO
23
Il consiglio
direttivo eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, è costituito da un numero
di consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di undici; esso
deve essere il più rappresentativo possibile e deve abbracciare tutto il
Territorio della Puglia. Il consiglio può cooptare membri tra le diverse
categorie di soci e farli partecipare alle sue riunioni, pur non avendo il
diritto di voto.
ARTICOLO
24
I
consiglieri componenti il direttivo durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
ARTICOLO
25
Il consiglio
direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice-presidente ed il
segretario tesoriere generale.
ARTICOLO
26
Il consiglio
direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ve ne sia la necessità e
comunque in riunioni ordinarie almeno due volte l'anno e in riunioni
straordinarie su richiesta di almeno un terzo del consiglio direttivo.
ARTICOLO
27
Le riunioni
del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di
assenza o impedimento del vice-presidente, dal consigliere più anziano.
ARTICOLO
28
Le riunioni
del consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno
dei suoi membri. Esso delibera validamente a maggioranza dei: voti presenti.
ARTICOLO
29
Il consiglio
direttivo presiede allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione,
stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea; provvede all'amministrazione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione; predispone e sottopone annualmente
all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; delibera la esclusione in casi
gravi da socio, motivandola.
ARTICOLO
30
Il
Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed
in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
ARTICOLO
31
Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
ARTICOLO
32
SEGRETARIO GENERALE TESORIERE
Il
Segretario Generale Tesoriere compila e tiene aggiornato il libro soci; provvede
alla corrispondenza; organizza le riunioni del consiglio direttivo e
dell'assemblea, redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle
assemblee; sovraintende alle attività amministrative ed economiche
dell'Associazione. In qualità di tesoriere è delegato dal Presidente per
l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione
dei fondi speciali, con facoltà di riscuotere somme o valori; di effettuare
pagamenti autorizzati; di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni
bancarie attive e passive preventivamente.autorizzate dal consiglio direttivo. I
compiti di tesoreria sono svolti dall'istituto presso cui l'Associazione ha
aperto il proprio conto corrente o deposito.
ARTICOLO
33
REVISORI DEI CONTI
I Revisori
dei Conti, in numero di tre vengono eletti dall'assemblea tra i soci, durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi
hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e vigilare
sull'amministrazione dell'Associazione. Essi non hanno diritto al voto, pur
esprimendo su ogni singola questione il proprio parere.
ARTICOLO
34
COMITATO TECNICO CONSULTIVO
Il Comitato
Tecnico Consultivo è un organo di consulenza tecnico-scientifica organizzativa
della Associazione, i membri sono nominati dal consiglio direttivo. Nell'ambito
del Comitato possono essere costituite Commissioni di Lavoro.
ARTICOLO
35
PATRIMONIO
ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
|
contributi
versati dagli associati come quota d'iscrizione o altre forme di raccolta
di fondi proposta dal consiglio direttivo | |
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contributi dì
privati | |
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contributi
dello Stato, Enti o Pubbliche Istituzioni | |
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rimborsi
derivanti da convenzioni | |
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donazioni e
lasciti testamentari | |
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proventi
derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali | |
|
interessi
sul patrimonio acquisito dall'Associazione |
ARTICOLO
36
BILANCIO
L'esercizio
finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno ed ha termine il trentuno
dicembre dello stesso. L'Associazione.predispone regolare bilancio consuntivo e
preventivo dai quali devono risultare i beni i contributi e lasciti ricevuti. I bilanci sono redatti dal Tesoriere che conserva i
libri contabili e li presenta al consiglio direttivo assieme alla relazione dei
revisori dei conti; sono sottoposti alla approvazione con voto palese della
maggioranza semplice dei soci in regola con le quote sociali riuniti
in.assemblea generale, inderogabilmente entro la prima decade del mese di
febbraio dell'esercizio sociale successivo a quello considerato.
ARTICOLO
37
FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il
funzionamento dell'Associazione dovrà risultare dall'azione coordinata del
consiglio direttivo, della presidenza, della segreteria generale e del comitato
tecnico consultivo.
ARTICOLO
38
I fondi a
disposizione dell'Associazione sono gestiti ed amministrati dal consiglio
direttivo.
Le
rispettive entrate ed uscite sono riportate sui libri contabili regolarmente
tenuti dal tesoriere dell'Associazione, sotto il diretto controllo dei revisori
dei conti.
ARTICOLO
39
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di
scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed i
beni saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato sociale operante in
Analogo settore, l'Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.)
o la Lega Tumori di Bari.
ARTICOLO
40
Per tutto
quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge ed in
particolare la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato).